Onorevoli Colleghi! - Il richiamo in servizio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri collocati in ausiliaria ha dato luogo a notevole contenzioso, a causa dell'estrema indeterminatezza delle fonti normative.
      Come è noto, la materia è disciplinata dall'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498. Il citato articolo 45, primo comma, secondo periodo, si limita a prevedere che: «Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica». La legge nulla dispone sui requisiti occorrenti per il richiamo e sulle condizioni ostative in una materia come questa che, coinvolgendo la capacità giuridica e il diritto al lavoro, è garantita da riserva di legge.
      Nel silenzio della legge, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con provvedimento in data 7 dicembre 2006, ha integrato la disposizione legislativa, fissando la clausola dei centoventi giorni di assenza massima dal servizio indiscriminatamente, senza escludere dal computo le assenze provocate dagli infortuni per causa di servizio, considerando allo stesso modo tutte le assenze dal servizio, senza distinzioni.

      Senonché, l'indiscriminata rilevanza delle assenze dal servizio senza distinzione delle ragioni che le hanno provocate e senza la sottrazione al loro numero complessivo

 

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di quelle indotte da infortunio per causa di servizio, crea la «uguaglianza dei diseguali», esponendo la disposizione dell'articolo 45 della legge n. 212 del 1983, al fondato sospetto di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

      Si rende, pertanto, necessaria la prescrizione delle condizioni in base alle quali il richiamo in servizio può essere disposto, integrando la fattispecie astratta - nel rispetto del fondamentale principio di ragionevolezza - con una griglia di criteri tra i quali quello di esclusione dal numero delle assenze, impeditivo del richiamo in servizio, di quelle dovute a infortunio per causa di servizio.
      Fondamentali esigenze solidaristiche e di equità impediscono, invero, di «sanzionare» col rifiuto del richiamo in servizio i sottufficiali delle Forze armate che hanno messo a repentaglio la propria vita nell'esercizio dei doveri istituzionali, subendo infortuni riconosciuti dalla stessa amministrazione di appartenenza come dovuti a causa di servizio.
 

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