Onorevoli Colleghi! - Il richiamo in servizio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri collocati in ausiliaria ha dato luogo a notevole contenzioso, a causa dell'estrema indeterminatezza delle fonti normative.
Come è noto, la materia è disciplinata dall'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498. Il citato articolo 45, primo comma, secondo periodo, si limita a prevedere che: «Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica». La legge nulla dispone sui requisiti occorrenti per il richiamo e sulle condizioni ostative in una materia come questa che, coinvolgendo la capacità giuridica e il diritto al lavoro, è garantita da riserva di legge.
Nel silenzio della legge, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con provvedimento in data 7 dicembre 2006, ha integrato la disposizione legislativa, fissando la clausola dei centoventi giorni di assenza massima dal servizio indiscriminatamente, senza escludere dal computo le assenze provocate dagli infortuni per causa di servizio, considerando allo stesso modo tutte le assenze dal servizio, senza distinzioni.
Senonché, l'indiscriminata rilevanza delle assenze dal servizio senza distinzione delle ragioni che le hanno provocate e senza la sottrazione al loro numero complessivo